Regio decreto 374/1927
Art. 11 — Qualora i proprietari o possessori delle case e gli albergatori non forniscano volontariamente gli alloggi ag…
Art. 11. Qualora i proprietari o possessori delle case e gli albergatori non forniscano volontariamente gli alloggi agli ufficiali ed assimilati o non diano anzi ad essi la preferenza in confronto agli stranieri ed ai privati cittadini non incaricati di pubblico servizio, il corpo o distaccamento puo' venir dal comando del corpo d'armata o di divisione, di concerto col Prefetto della provincia, dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi debbono essere somministrati con le norme stabilite per tale posizione, cioe' direttamente dal Comune o secondo il turno di ruolo dei cittadini obbligati alla somministrazione degli alloggi militari indicato all'art. 19 del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.