Regio decreto 2410/1926
Art. 99 — L'ufficiale medico e' tenuto a provvedere personalmente all'assistenza e alla cura degli infermi lasciati a r…
Art. 99. L'ufficiale medico e' tenuto a provvedere personalmente all'assistenza e alla cura degli infermi lasciati a riposo, preparando e distribuendo egli stesso i medicinali necessari ed assicurandosi personalmente dell'esecuzione delle prescrizioni fatte. Anche personalmente dovra' attendere ai piccoli atti operativi chirurgici ed alle cure chirurgiche necessarie.
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