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Regio decreto 2410/1926

Art. 100 — L'ufficiale medico che appresta le cure necessarie all'aviere colpito da una lesione traumatica, deve rediger…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/100parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 100. L'ufficiale medico che appresta le cure necessarie all'aviere colpito da una lesione traumatica, deve redigere una dichiarazione medica che, trascritta in copia sul « Registro delle dichiarazioni mediche », dovra' consegnare al comandante dell'ente. Tale dichiarazione dovra' contenere la precisa descrizione della lesione, le conseguenti condizioni funzionali della regione colpita, la prognosi, con indicazione, per approssimazione, del periodo necessario per la guarigione chirurgica della lesione, nonche' degli eventuali disturbi funzionali che potranno permanere. Dovranno inoltre essere indicate le circostanze di fatto, tempo e luogo in cui il trauma si verifico', secondo la narrazione fatta dall'interessato e dai testimoni presenti, e dovra' stabilirsi se le circostanze riferite abbiano potuto provocare la lesione.

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