Regio decreto 2410/1926
Art. 88 — Devono altresi' essere inviati in osservazione gli individui nei riguardi dei quali non sia possibile pronunz…
Art. 88. Devono altresi' essere inviati in osservazione gli individui nei riguardi dei quali non sia possibile pronunziare un giudizio sull'esistenza, natura e grado di un'infermita', oppure quelli sospetti di forme morbose psichiche o convulsive, o quelli sospetti di simulazione, esagerazione o autolesionismo di cui all'art. 86.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.