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Regio decreto 2410/1926

Art. 87 — Qualora l'ufficiale medico ritenga che l'individuo visitato possa esser oggetto di un provvedimento medico-le…

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Art. 87. Qualora l'ufficiale medico ritenga che l'individuo visitato possa esser oggetto di un provvedimento medico-legale, per forma morbosa da constatarsi presso l'ospedale, giusta le disposizioni del cennato elenco vigente per l'Esercito, deve inviare l'individuo in osservazione presso l'ospedale militare.

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