Regio decreto 2410/1926
Art. 33 — Il direttore, raccolti i risultati dei vari esami, da' il giudizio complessivo definitivo
Art. 33. Il direttore, raccolti i risultati dei vari esami, da' il giudizio complessivo definitivo. Ove creda opportuno, specie in casi dubbi o controversi, puo' riunire gli ufficiali medici per discutere in merito.
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