Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 33
Regio decreto 2410/1926

Art. 33 — Il direttore, raccolti i risultati dei vari esami, da' il giudizio complessivo definitivo

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/33parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 33. Il direttore, raccolti i risultati dei vari esami, da' il giudizio complessivo definitivo. Ove creda opportuno, specie in casi dubbi o controversi, puo' riunire gli ufficiali medici per discutere in merito.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.