Regio decreto 2410/1926
Art. 32 — Ciascun ufficiale medico dell'Istituto medico-legale esegue i necessari accertamenti in ogni visitando second…
Art. 32. Ciascun ufficiale medico dell'Istituto medico-legale esegue i necessari accertamenti in ogni visitando secondo le direttive ricevute dal direttore dell'Istituto, al quale riferira' per iscritto, su appositi moduli, il risultato delle indagini.
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