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Regio decreto 2410/1926

Art. 203 — L'ufficiale medico e' tenuto a svolgere speciale attivita' nella lotta per la profilassi delle malattie vener…

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Art. 203. L'ufficiale medico e' tenuto a svolgere speciale attivita' nella lotta per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche. All'uopo egli: a) procurera' che sul campo sia impiantata e tenuta in efficienza la sala anticeltica dove dovranno essere visitati tutti quegli avieri che, rientrando alla sera dalla libera uscita, abbiano avuti recenti contatti sessuali; b) ordinera', all'atto della constatazione di una infezione venereo-sifilitica, la cura ambulatoria od il ricovero in infermeria o in ospedale; c) fara' una inchiesta sulla probabile fonte di contagio, e ne riferira' all'ufficiale sanitario civile o al funzionario di pubblica sicurezza piu' vicino, nel caso che sia stata potuta accertare la fonte stessa e trasmettera' gli specchi dei venereo-sifilitici all'Ufficio sanitario di zona, prescritti dalle norme del presente regolamento, concernenti la statistica.

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