Regio decreto 2410/1926
Art. 202 — Il capo dell'Ufficio sanitario di zona deve sorvegliare che la lotta antimalarica si svolga con la intensita'…
Art. 202. Il capo dell'Ufficio sanitario di zona deve sorvegliare che la lotta antimalarica si svolga con la intensita' e con l'accuratezza voluta, trasmettendo gli specchi statistici dei malarici prescritti dalle norme del presente regolamento.
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