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Regio decreto 2410/1926

Art. 197 — L'ufficiale medico ogni qualvolta si trovi di fronte ad un caso di malattia infettivo-contagiosa, anche se so…

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Art. 197. L'ufficiale medico ogni qualvolta si trovi di fronte ad un caso di malattia infettivo-contagiosa, anche se solo sospetta, deve prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare il diffondersi della malattia stessa, coll'immediato isolamento del malato in locale a cio' destinato, colla sorveglianza ed il relativo isolamento di coloro che ebbero piu' diretto contatto con l'ammalato per tutta la durata del periodo di incubazione della malattia. Deve, inoltre, istruire una precisa inchiesta sulla fonte del contagio e sulle modalita' con cui si verifico' e fare una denuncia particolareggiata all'ufficiale sanitario civile e all'Ufficio sanitario di zona tenendo conto dell'elenco delle malattie infettive stabilite nel decreto Ministeriale 15 ottobre 1923 (v. Bollettino del Ministero dell'interno del 21 ottobre 1923, n. 30).

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