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Regio decreto 2410/1926

Art. 196 — L'ufficiale medico, nei locali della sala della visita medica, deve settimanalmente passare una visita genera…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/196parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 196. L'ufficiale medico, nei locali della sala della visita medica, deve settimanalmente passare una visita generale a tutti gli avieri del reparto fino al grado di primo aviere compreso, allo scopo di controllare se essi curino la pulizia personale, se siano affetti da malattie veneree sifilitiche o da malattie parassitarie o da prodromi di malattie infettive o comuni, passati inosservati agli interessati. Analoga visita deve passare a ciascun aviere di ritorno da licenza o dall'ospedale o di nuova assegnazione al reparto. Egli dispone, ove sia necessario, per la cura ambulatoria o per il ricovero in infermeria o in ospedale degli avieri e propone sanzioni disciplinari al comandante del reparto per quegli avieri che trascurino la igiene personale.

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