Regio decreto 2410/1926
Art. 19 — Gli Istituti medico-legali per l'aeronautica sono organi presso i quali si eseguono le visite di arruolamento…
Art. 19. Gli Istituti medico-legali per l'aeronautica sono organi presso i quali si eseguono le visite di arruolamento e di controllo semestrale o straordinario di tutti i personali aeronaviganti, nonche' quegli altri accertamenti sanitari e medico-legali richiesti dal Ministero dell'aeronautica e stabiliti dalle norme giuridiche vigenti.
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