Regio decreto 2410/1926
Art. 18 — Il Ministro puo' nominare come consulenti medici dell'aeronautica quei professori titolari universitari che c…
Art. 18. Il Ministro puo' nominare come consulenti medici dell'aeronautica quei professori titolari universitari che con i loro studi contribuiscono alle ricerche sulla fisiopatologia dell'uomo in volo. I consulenti possono essere isolatamente chiamati ad esprimere il loro parere dal Ministro o dal Comitato su questioni scientifiche varie. Ad essi non spetta alcun emolumento.
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