Regio decreto 2410/1926
Art. 170 — L'ufficiale medico capo dell'Ufficio sanitario di zona deve, agli effetti del precedente articolo, dare dispo…
Art. 170. L'ufficiale medico capo dell'Ufficio sanitario di zona deve, agli effetti del precedente articolo, dare disposizioni precise per ciascun ente aeronautico, indicando l'ospedale militare e l'ospedale civile presso i quali dovranno essere inviati gli infermi. Deve, inoltre, comunicare tali disposizioni al Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita') e scegliere l'ospedale civile, dopo avere accertato ch'esso dia tutti gli affidamenti igienici e curativi, specie nei riguardi della chirurgia di urgenza.
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