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Regio decreto 2410/1926

Art. 169 — I ricoveri dei personali aeronautici devono essere preferibilmente fatti presso ospedali militari od infermer…

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Art. 169. I ricoveri dei personali aeronautici devono essere preferibilmente fatti presso ospedali militari od infermerie presidiarie del Regio esercito o della Regia marina. Qualora questi stabilimenti fossero molto distanti dagli enti aeronautici, in caso di urgenza, di malattie gravi o infettive, o di disagio nel trasporto degli ammalati, i ricoveri possono essere fatti presso ospedali civili.

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