Regio decreto 2410/1926
Art. 163 — L'infermeria deve essere provvista dei registri di carico e scarico delle masserizie in consegna, di un regis…
Art. 163. L'infermeria deve essere provvista dei registri di carico e scarico delle masserizie in consegna, di un registro di carico e scarico di medicinali, e di un elenco degli strumenti ed apparecchi di uso chirurgico e medico in carico (vedi allegati). Tali registri sono tenuti al corrente dal sottufficiale sotto la sorveglianza del direttore dell'infermeria, il quale ne e' responsabile direttamente.
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