Regio decreto 2410/1926
Art. 162 — Lo strumentario chirurgico e gli eventuali apparecchi di uso medico devono essere determinati dall'Ufficio ce…
Art. 162. Lo strumentario chirurgico e gli eventuali apparecchi di uso medico devono essere determinati dall'Ufficio centrale di sanita' del Ministero dell'aeronautica e forniti da quell'ente che verra' indicato. La manutenzione dello strumentario e' posta a carico del fondo spese dell'infermeria.
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