Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 157
Regio decreto 2410/1926

Art. 157 — Il dosaggio e la preparazione dei medicinali occorrenti pei ricoverati all'infermeria e per gli ammalati rico…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/157parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 157. Il dosaggio e la preparazione dei medicinali occorrenti pei ricoverati all'infermeria e per gli ammalati riconosciuti tali nella visita mattinale e per coloro che fanno cure ambulatorie, deve essere fatto personalmente dal direttore dell'infermeria o dall'altro ufficiale medico. Anche personalmente il direttore o l'altro ufficiale medico deve presenziare alla somministrazione dei medicinali per evitare inconvenienti di scambi di sostanze o di eccessi di dosi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 156 Art. 158 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.