Regio decreto 2410/1926
Art. 157 — Il dosaggio e la preparazione dei medicinali occorrenti pei ricoverati all'infermeria e per gli ammalati rico…
Art. 157. Il dosaggio e la preparazione dei medicinali occorrenti pei ricoverati all'infermeria e per gli ammalati riconosciuti tali nella visita mattinale e per coloro che fanno cure ambulatorie, deve essere fatto personalmente dal direttore dell'infermeria o dall'altro ufficiale medico. Anche personalmente il direttore o l'altro ufficiale medico deve presenziare alla somministrazione dei medicinali per evitare inconvenienti di scambi di sostanze o di eccessi di dosi.
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