Regio decreto 2410/1926
Art. 156 — In caso di urgenza assoluta, possono farsi acquisti presso farmacie civili in forma limitata al solo bisogno …
Art. 156. In caso di urgenza assoluta, possono farsi acquisti presso farmacie civili in forma limitata al solo bisogno del momento. Gli acquisti in parola devono essere pagati dal direttore dell'infermeria col fondo delle spese d'infermeria e le quietanze messe a giustificazione del rendiconto mensile di tale fondo.
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