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Regio decreto 2410/1926

Art. 124 — Il personale aeronavigante che non abbia eseguito voli per malattia, anche di breve durata, non puo' riprende…

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Art. 124. Il personale aeronavigante che non abbia eseguito voli per malattia, anche di breve durata, non puo' riprenderli, senza l'autorizzazione dell'ufficiale medico del campo, che all'uopo procedera' ad apposita visita medica. Lo stesso ufficiale, ove creda opportuno, puo' esentare dal volo detto personale per breve periodo di non oltre un mese, proporre ch'esso sia sottoposto a visita presso un Istituto medico-legale, ovvero inviato in licenza di convalescenza.

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