Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 123
Regio decreto 2410/1926

Art. 123 — I piloti che ritornano in servizio dopo licenze ordinarie, don possono riprendere i voli se non dopo autorizz…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/123parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 123. I piloti che ritornano in servizio dopo licenze ordinarie, don possono riprendere i voli se non dopo autorizzazione dell'ufficiale medico.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 122 Art. 124 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.