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Regio decreto 2410/1926

Art. 121 — Nell'esplicazione della vigilanza di cui al comma d) dell'articolo precedente, l'ufficiale medico, quando rit…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/121parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 121. Nell'esplicazione della vigilanza di cui al comma d) dell'articolo precedente, l'ufficiale medico, quando ritenga che un ufficiale o sottufficiale aeronavigante non sia in grado di compiere un volo, deve avvertirne il comandante del campo o, in mancanza, il piu' anziano in grado, il quale disporra' che l'ufficiale o sottufficiale sia esentato dal volo pel periodo che l'ufficiale medico riterra' di stabilire.

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