Regio decreto 2410/1926
Art. 120 — L'ufficiale medico deve sempre presenziare alle esercitazioni di volo
Art. 120. L'ufficiale medico deve sempre presenziare alle esercitazioni di volo. Egli deve: a) curare che il materiale per medicazioni urgenti e gli apprestamenti necessari per pronto soccorso siano sempre abbondanti ed in piena efficienza; b) assicurarsi che nelle vicinanze siavi all'occorrenza sempre pronto del ghiaccio, e che l'autoambulanza del campo sia sempre in buon grado di funzionamento; c) accertarsi che sia sempre pronto qualche letto per traumatizzati anche quando esista sul campo il solo posto di pronto soccorso; d) conoscere tutti i personali aeronaviganti dell'ente cui appartiene, vigilarli continuamente dal punto di vista igienico e sanitario, scrutarne anche le piu' piccole sfumature somatiche e psichiche, informarsi delle loro abitudini, della loro alimentazione, dello stato delle loro funzioni organiche e di tutto quanto possa ritenere necessario per la conoscenza completa di un organismo.
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