Regio decreto 2410/1926
Art. 12 — Il Comitato si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie
Art. 12. Il Comitato si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Si riunisce, all'inizio di ogni anno solare, in seduta ordinaria sotto la presidenza del Ministro o Sottosegretario di Stato, per riassumere il lavoro compiuto nell'anno precedente e tracciare il programma dei lavori per l'anno nuovo. La convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie e' fatta dal Ministro o Sottosegretario con invito da comunicarsi per iscritto ai singoli membri almeno 15 giorni prima della seduta.
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