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Regio decreto 2410/1926

Art. 11 — Il Comitato e' composto di quattro distinti ed eminenti cultori delle discipline scientifiche attinenti alle …

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Art. 11. Il Comitato e' composto di quattro distinti ed eminenti cultori delle discipline scientifiche attinenti alle ricerche che si eseguono presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica e di un distinto ed eminente cultore d'igiene. Questi cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell'aeronautica. Sono anche membri del Comitato i generali medici direttori generali della Sanita' militare e della Sanita' marittima e l'ufficiale medico capo dell'Ufficio centrale di sanita' presso il Ministero dell'aeronautica. Alle sedute assistono con voto consultivo anche i direttori degli Istituti medico-legali quando non siano impegnati per ragioni di servizio. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato dell'aeronautica. Esso elegge ogni anno nel suo seno un vice presidente ed un segretario. I membri del Comitato centrale nominati con decreto del Ministro dell'Aeronautica restano in carica tre anni; dopo trascorso tale tempo possono essere riconfermati.

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