Regio decreto 2410/1926
Art. 111 — Gli ufficiali e sottufficiali inviati in ospedale devono essere muniti dell'apposito biglietto d'entrata rila…
Art. 111. Gli ufficiali e sottufficiali inviati in ospedale devono essere muniti dell'apposito biglietto d'entrata rilasciato dall'ufficiale medico che ne prende nota nel registro dei ricoverati all'ospedale.
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