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Regio decreto 2410/1926

Art. 110 — Gli ufficiali e sottufficiali dimoranti fuori caserma possono farsi curare anche da medici di propria fiducia

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Art. 110. Gli ufficiali e sottufficiali dimoranti fuori caserma possono farsi curare anche da medici di propria fiducia. In tal caso l'ufficiale medico e' tenuto a sorvegliare, con visite saltuarie, l'andamento della cura per poter essere in grado di proporre, se del caso, i provvedimenti medico-legali necessari.

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