Regio decreto 452/1926
Art. 3 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 3 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 3; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune e' tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione. Simile registro e' istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di Prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore di cui pure in detto art. 1. Il Ministro per la guerra e' autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino e' in facolta' di prenderne visione.
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