Regio decreto 452/1926
Art. 2 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 2 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 2; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4. Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge: a) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maesta' il Re e la Regina, di Sua Maesta' la Regina Madre e delle LL. AA. i Reali Principi; b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede; c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione piu' favorita, giusta la designazione fattane con speciale Regio decreto; d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtu' di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizione; e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado; f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti; g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico; h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione. Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Il Regio Governo e' autorizzato ad accordare compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.