Regio decreto 2063/1925
Art. 38 — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno
Art. 38. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale, compilato nelle forme prescritte dal Codice di commercio, e', negli stessi modi e termini, sottoposto dal Consiglio all'assemblea ordinaria degli azionisti. Il primo bilancio si chiude col 31 dicembre 1925.
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