Regio decreto 2063/1925
Art. 37 — Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea …
Art. 37. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria dei soci fissandone anche l'emolumento. Le attribuzioni dei sindaci sono quelle stabilite dal Codice di commercio.
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