Regio decreto 2009/1925
Art. 98 — Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art
Art. 98. Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art. 150. Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.
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- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 98.
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