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Regio decreto 2009/1925

Art. 98 — Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art

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Art. 98. Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art. 150. Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.

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