Regio decreto 2009/1925
Art. 97 — L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere
Art. 97. L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere. Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori. Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 97.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.