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Regio decreto 2009/1925

Art. 97 — L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/97parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 97. L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere. Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori. Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.

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