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Regio decreto 2009/1925

Art. 74 — Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma

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Art. 74. Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualita' delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneita', sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

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