Regio decreto 2009/1925
Art. 73 — Salvo quanto e' prescritto dall'art
Art. 73. Salvo quanto e' prescritto dall'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni ai posti di vice-rettore e di economo si conferiscono, per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, rispettivamente agl'istitutori di 1ª e di 2ª classe e ai vice-economi di 1ª e di 2ª classe, e per due terzi, mediante esame di idoneita', rispettivamente agli istitutori e ai vice-economi di 1ª classe. Si applicano ai predetti esami le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 40 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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