Regio decreto 2009/1925
Art. 52 — Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita'…
Art. 52. Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita' della prova e la legalita' nelle operazioni d'esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.
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