Regio decreto 2009/1925
Art. 51 — Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma ne altro contrassegno, lo chi…
Art. 51. Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma ne altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minori dimensioni debitamente chiusa contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternita'. Egli consegna il plico al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione esaminatrice. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Nel verbale della prova debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.
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