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Regio decreto 2009/1925

Art. 3 — Le somme derivanti dalla trasformazione dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere …

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Art. 3. Le somme derivanti dalla trasformazione dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato. Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo piu' utile al Convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'invesimento in titoli di rendita pubblica dello Stato per la fondazione di posti gratuiti di studio. Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verra' determinato, caso per caso, dal Consiglio d'amministrazione. Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione della Giunta per l'istruzione media.

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