Regio decreto 2009/1925
Art. 2 — In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili
Art. 2. In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili. L'inventario e' riveduto ogni triennio, allorche' si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed e' tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto. L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al R. provveditore agli studi.
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