Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 28
Regio decreto 2009/1925

Art. 28 — Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti a…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/28parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 28. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando. Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro eta' rispetto al limite di 40 anni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.