Regio decreto 2009/1925
Art. 27 — Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili;…
Art. 27. Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in Convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne.
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