Regio decreto 2009/1925
Art. 103 — In ogni convitto e' istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del v…
Art. 103. In ogni convitto e' istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella citta' sede del Convitto.
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