Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 102
Regio decreto 2009/1925

Art. 102 — Le amministrazioni dei Convitti provvedono all'assicurazione obbligatoria del personale assistente contro l'i…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/102parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 102. Le amministrazioni dei Convitti provvedono all'assicurazione obbligatoria del personale assistente contro l'invalidita' e la vecchiaia, mediante inscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 101 Art. 103 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.