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Regio decreto 63/1925

Art. 90 — Il Regio commissario presentera' al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto e il bilancio final…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/90parte di Regio decreto 63/1925
Art. 90. Il Regio commissario presentera' al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto e il bilancio finale per l'approvazione. I detti documenti, dopo che siano stati approvati, sono depositati al Tribunale civile e pubblicati nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di commercio. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali, i creditori possono proporre i loro reclami con atti depositati alla cancelleria del Tribunale civile e del deposito e' data notizia in detto Foglio e nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Trascorsi quindici giorni dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi debbono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori e i soci hanno diritto ad intervenire e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

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