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Regio decreto 63/1925

Art. 89 — L'accertamento dei creditori e delle somme ad essi dovute e' effettuato in base ai libri contabili ed ai docu…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/89parte di Regio decreto 63/1925
Art. 89. L'accertamento dei creditori e delle somme ad essi dovute e' effettuato in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'impresa; tuttavia gli aventi diritto potranno presentare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie, e l'ammontare del loro credito. Su richiesta del Regio commissario, il Ministero dell'economia nazionale provvede per lo svincolo dei titoli depositati ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, nonche' allo svincolo delle attivita' destinate a copertura delle riserve a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Le somme a mano a mano realizzate debbono depositarsi presso gli istituti di credito che saranno indicati dal Ministero dell'economia nazionale. Il Ministero potra' autorizzare parziali distribuzioni agli aventi diritto prima che siano realizzate tutte le attivita' e potra' anche autorizzare che siano trasferite direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni le attivita' corrispondenti alle quote ad esso attribuite, valutandole a norma dell'art. 28 del presente regolamento.

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