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Regio decreto 63/1925

Art. 69 — Le imprese estere di cui al precedente art

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/69parte di Regio decreto 63/1925
Art. 69. Le imprese estere di cui al precedente art. 67 debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) la copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire nel Regno la rappresentanza, dell'atto di nomina del rappresentante generale a cui debbono essere riconosciute espressamente le facolta' di rappresentare con ampio mandato l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi all'esercizio nel Regno di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo delle riserve e cauzioni prescritte; b) il documento comprovante la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno del rappresentante generale; c) la prova della inserzione nel «Bollettino ufficiale delle societa' per azioni» degli atti per la legale costituzione della rappresentanza; d) la dichiarazione, in forma legale ed autentica, rilasciata dalla competente autorita' del paese di origine, da cui risulti: 1° il capitale sottoscritto e il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato; 2° che la impresa vi esercita effettivamente ai termini della legislazione in vigore; e) i documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo precedente. I documenti di cui alle lettere a) e d) debbono essere vidimati dalle Regie autorita' consolari e dal Ministero degli affari esteri. Le condizioni generali e particolari dei contratti e tutte le appendici relative debbono essere redatte in lingua italiana. Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di subordinare la concessione dell'autorizzazione alla sostituzione del rappresentante generale nominato dall'impresa ed ha facolta' in qualsiasi momento di chiederne la sostituzione.

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