Regio decreto 63/1925
Art. 68 — Le imprese nazionali di cui al precedente articolo 67 debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti…
Art. 68. Le imprese nazionali di cui al precedente articolo 67 debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) la prova dell'avvenuta inserzione nel «Bollettino ufficiale delle societa' per azioni» dell'atto costitutivo e dello statuto, a norma del Codice di commercio; c) la polizza o la dichiarazione di ricevuta comprovanti il deposito, rispettivamente presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, di numerario o di titoli di Stato per un valore effettivo di 100,000 lire a titolo di cauzione a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno; d) la tariffa completa dei premi e dei contributi; e) l'indicazione delle basi tecniche, cioe' il saggio di interesse adottato per il calcolo dei premi o dei contributi e della riserva matematica, la misura dei caricamenti per spese di gestione e il metodo seguito per la determinazione della tariffa; f) le condizioni generali per le varie specie di contratti. Dette condizioni debbono comprendere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.
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