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Regio decreto 63/1925

Art. 65 — La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni riflettente le riassicurazioni diverse da quelle sull…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/65parte di Regio decreto 63/1925
Art. 65. La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni riflettente le riassicurazioni diverse da quelle sulla vita umana assunte per proprio conto a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, si considera chiusa con effetto dal 1° gennaio 1923, dalla quale data e' stato iniziato l'esercizio delle riassicurazioni da parte dell'Unione italiana di riassicurazione. Le operazioni di stralcio inerenti alla gestione di cui al precedente comma, e la liquidazione della gestione stessa sono effettuate dall'Unione italiana di riassicurazione sotto la vigilanza dell'Istituto nazionale. Le norme per regolare lo svolgimento della liquidazione saranno stabilite di comune accordo tra l'Unione italiana di riassicurazione e l'Istituto nazionale e verranno comunicate al Ministero dell'economia nazionale. Le operazioni di liquidazione relative alla gestione dei rischi di guerra in navigazione assunti dall'Istituto nazionale per conto dello Stato a norma del R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, saranno invece proseguite direttamente dall'Istituto nazionale medesimo. Di ambedue le suddette gestioni saranno separatamente presentati i bilanci annuali ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, restando devolute al Tesoro dello Stato l'utile netto complessivo risultante dai bilanci stessi. Il bilancio relativo alla gestione delle riassicurazioni assunte per proprio conto dall'Istituto nazionale sara' firmato dai rappresentanti della liquidatrice Unione italiana di riassicurazione e sottoposto, prima della presentazione ai detti Ministeri, all'esame e all'approvazione dei sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

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