Regio decreto 63/1925
Art. 64 — La partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nel capitale azionario dell'Unione italiana di …
Art. 64. La partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nel capitale azionario dell'Unione italiana di riassicurazione, da effettuarsi dall'Istituto stesso mediante investimento di proprie attivita' patrimoniali deve rappresentare almeno un terzo del capitale dell'Ente. Il capitale versato deve essere ammortizzato nel periodo di tempo e con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale ai termini dell'art. 13, n. 11, del decreto-legge.
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