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Regio decreto 63/1925

Art. 16 — Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica de…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/16parte di Regio decreto 63/1925
Art. 16. Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) la prova dell'avvenuta inserzione nel «Bollettino ufficiale delle societa' per azioni» dell'atto costitutivo e dello statuto, a norma del Codice di commercio; c) la prova che e' stato eseguito, ai termini dell'art. 19 del decreto legge, il versamento di almeno cinque decimi del capitale sottoscritto o, se si tratta di associazioni di mutua assicurazione, la prova della consistenza del fondo di garanzia di cui al citato articolo; d) la polizza o la dichiarazione di ricevuta comprovanti il deposito, rispettivamente presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, di numerario o di titoli dello Stato italiano per un valore effettivo di L. 2,000,000. I titoli saranno valutati coi criteri stabiliti dall'art. 28 del presente regolamento; e) l'indicazione dei dati costituenti le basi tecniche, cioe' le tavole di mortalita' e di invalidita' ed il saggio di interesse, adottate per il calcolo dei premi e della riserva matematica; f) una deposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche; g) le tariffe dei premi puri e dei premi lordi; h) le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratto. Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

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